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Statuto


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Fiori delle campagne nissene - Foto di A. Argentati

DENOMINAZIONE SOCIALE

Art. 1

E' costituita una Società Consortile sotto forma di società per azioni con la denominazione "Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo s.c.p.a.", senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utili ai soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615-ter, 2325 e segg. del Codice Civile, nonché dell'art. 22, lett. e) della Legge 8/6/90 n.142 e del punto 2.5 della Deliberazione C.I.P.E. del 21/03/1997 (G.U. n. 105 dell'8/05/1997).

I soci della Società potranno essere solo i soggetti individuati ai sensi dei punti 2.4 e 2.5 della delibera C.I.P.E. del 21/03/1997 come promotori e/o sottoscrittori del Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta.

In particolare, possono essere soci della Società:

a) Enti pubblici territoriali dell'area;

b) Rappresentanza locale delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati;

c) Società, imprese, enti pubblici anche economici ed enti privati, società consortili, consorzi ed associazioni, Università, Consorzi Universitari, Comitati, enti economici e finanziari, istituti e società di credito;

d) Soggetti privati;

 

Art. 2

La Società ha sede legale in Caltanissetta nel Viale Regina Margherita presso il Palazzo della Provincia Regionale di Caltanissetta.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere in Italia e all'Estero, Uffici, Succursali o Agenzie non aventi natura di Sede secondaria.

L'Istituzione e la soppressione di una Sede secondaria è di competenza dell'assemblea straordinaria.
Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti, è l'ultimo risultante dal Libro Soci o da una più recente comunicazione ufficiale effettuata alla Società.

 

Art. 3

La durata della Società è stabilita al 31/12/2030, salva la facoltà di proroga o di anticipato scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria a termini di legge.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La Società è il soggetto responsabile, così come previsto dal punto 2.5 della delibera C.I.P.E. del 21/03/1997 ed ha lo scopo di coordinare l'attività del Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, la Società ha per scopo:

- Svolgere tutte le attività e le funzioni comunque connesse al ruolo di Soggetto Responsabile, individuato ai sensi dell'art.1, comma 1, Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 31/07/2000 n° 320 e del punto 2.5, comma 1, della Deliberazione C.I.P.E. 21/03/1997, del "Patto Territoriale per l'agricoltura della provincia di Caltanissetta";

- Curare la progettazione, il coordinamento e l'attuazione del "Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta" ai sensi del punto 2.5, comma 1, della citata Deliberazione;

- Fornire servizi di consulenza e assistenza tecnico-economica e finanziaria, informazioni economiche e statistiche e legislative;

- Fornire assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato,

- Fornire consulenza tecnica a favore delle imprese consorziate e delle PMI operanti in area rurale anche attraverso la ricerca di potenziali mercati;

- Favorire la ricerca scientifica ed economica nel settore di competenza;

- Favorire la tipicizzazione delle produzioni locali, la creazione di marchi di qualità e denominazione di origine, fornendo ogni assistenza e consulenza necessaria;

- Organizzare e gestire corsi di qualificazione e formazione professionale nei vari settori di competenza;

- Sviluppare e consolidare e/o creare reddito e posti di lavoro, anche favorendo e sostenendo nuove iniziative imprenditoriali e la riconversione di quelli esistenti;

- Promuovere il massimo collegamento tra i soggetti aziendali, istituzionali, sociali, scientifici, culturali dell'area con quelli di altre zone europee ed extraeuropee;

- Fornire assistenza tecnica e consulenza alla PMI per la promozione e la commercializzazione delle produzioni locali;

- Assistere le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agro-alimentari, delle pesca e dell'acqua-coltura nelle varie fasi dell'attività (impianti, tecniche di lavorazione e gestione, igiene, nuovi indirizzi produttivi, mercati, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export, modalità di commercializzazione, conservazione e trasporto);

- Concorrere alla costituzione di consorzi e di cooperative di garanzia;

- Elaborare e gestire, anche sul piano economico, amministrativo e finanziario, progetti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, ivi compresi gli strumenti previsti dalla programmazione negoziata.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società:

I. Provvede, ai sensi del punto 2.5, comma 2, della Deliberazione C.I.P.E. 21/03/1997, a:

- Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del "Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta";

- Attivare risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del "Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta";

- Assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

- Verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di adempimenti o ritardi;

- Verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato il "Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta";

- Promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

- Assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione di detto patto;

II. Potrà assumere partecipazioni in Società private e/o pubblico-private e Consorzi aventi finalità rientranti nello scopo sociale, con responsabilità limitata;

III. Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliazioni, offerte. Le eventuali azioni della Società residuate dalla procedura di prelazione, qualora non vengano acquistate dalla Società stessa ai sensi dell'articolo precedente (terzo comma), potranno essere cedute al terzo. Le cessioni effettuate senza il rispetto delle formalità previste ai commi che precedono non avranno effetto nei confronti della Società e degli altri Soci.

ASSEMBLEE SOCIALI

Art. 7

Le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società saranno convocate dal C.d.A. nell'ambito del territorio della provincia di Caltanissetta a norma degli artt. 2363 e segg. c.c..

Oltre che su iniziativa del C.d.A., le Assemblee ordinarie dovranno essere convocate dietro richiesta di almeno cinque Amministratori, oppure su richiesta di due Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si riterrà regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale. L'Assemblea ordinaria sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio locale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. e, quando particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, a norma dell'art. 2367 del c.c., anche su richiesta dei Soci che rappresentino almeno 1/5 del Capitale Sociale.

Art. 8

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 9

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., da conservarsi negli atti sociali e redatta anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Per gli Enti Pubblici azionisti potrà intervenire il loro Rappresentante Legale o persona ad esso legata.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, dal Vice Presidente dello stesso Organo. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire ad essa.

Art. 11

Ogni azione dà diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea è sempre necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente del C.d.A.

L'Assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno il 65% del Capitale Sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di più della metà del Capitale Sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Esse devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dalla Presidenza.

ASSEMBLEA DEI SOCI E DEI PROMOTORI DEL PATTO TERRITORIALE

Art. 12

Il C.d.A. dovrà convocare, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei Soci con invito esteso ai soggetti promotori sottoscrittori del "Patto Territoriale per l'Agricoltura della provincia di Caltanissetta" eventualmente non Soci, al fine di:

a) Rappresentare lo stato di attuazione del Patto stesso;

b) Recepire, ove ritenuti congrui, tutti i suggerimenti e le osservazioni in merito alle iniziative, anche nuove ed ulteriori rispetto a quelle già programmate, da intraprendere;

c) Mantenere un raccordo efficace tra la Società stessa ed i soggetti promotori sottoscrittori del Patto, anche se non Soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 13

La Società è amministrata da un C.d.A. composto da undici membri nominati dall'Assemblea, ad eccezione dei primi Amministratori che vengono nominati, ai sensi dell'art.2383 comma 1 c.c., nell'atto costitutivo.

In ogni caso:

- Due Amministratori saranno nominati su designazione della Provincia Regionale di Caltanissetta, quale Ente promotore, coordinatore e sottoscrittore del "Patto Territoriale per l'Agricoltura della provincia di Caltanissetta";

- Cinque su designazione degli altri Enti Pubblici territoriali;

- Quattro su designazione delle parti rientranti nell'azionariato privato sottoscrittori del "Patto Territoriale per l'Agricoltura".

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il C.d.A. elegge di volta in volta un Segretario, che può essere persona anche al di fuori del Consiglio stesso, non estraneo alla Società, ma avente rapporto professionale o dipendenza in corso.

Per la regolare costituzione del C.d.A. è sempre necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, salvo quanto disposto dal successivo art. 14, e possono essere rieletti.

Art. 14

Se per le dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori, il Consiglio provvederà alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che, allo scopo, procederà alla elezione dei nuovi Consiglieri nel rispetto dell'art. precedente.
I Consiglieri così eletti durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se però viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero C.d.A. e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine da parte del Presidente del Collegio Sindacale; la decadenza del C.d.A. non ha effetto sino a quando il Consiglio stesso non si sia ricostituito.

In ogni caso, per quanto riguarda i pubblici rappresentanti, questi dovranno sempre essere preventivamente designati dall'Ente competente prima della delibera consiliare ed assemblare la Società.

Art. 15

Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio presso la sede sociale o in altro luogo nel limite territorio provinciale ogni qualvolta lo giudichi necessario, oppure quando ne abbia ricevuto richiesta scritta da quattro Amministratori in carica o da due Sindaci effettivi. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. che deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi liberi prima di quello fissato per la riunione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche per fax o telegramma, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Se un Consigliere non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive, si intende decaduto dalla carica.

Art. 16

Per la validità delle adunanze del C.d.A. è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori facenti parte dell'azionariato pubblico, e tra essi il Presidente od il Vice Presidente.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere, entro i limiti dell'oggetto sociale, tutti gli atti, salvo quelli riservati dalla legge all'Assemblea dei Soci. Al Presidente è data facoltà di esercitare, nei soli casi di urgenza, i poteri propri del Consiglio, salvo riferire alla prima adunanza di quest'ultimo, pena la responsabilità personale.

Sono esclusi da tale facoltà e saranno perciò esercitati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione:

- I poteri che per legge devono essere esercitati esclusivamente dal Consiglio;

- L'assunzione di partecipazioni sociali;

- L'acquisto, la vendita, la permuta di immobili r di diritti reali immobiliari;

- L'affidamento di incarichi di progettazione tecnica;

- Le aperture di credito bancarie, le esportazioni bancarie ed i finanziamenti di qualsivoglia natura;

- La concessione di fideiussioni da parte della Società;

- La concessione di ipoteche sui beni della Società;

- La pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, tra l'altro, la facoltà di nominare un Direttore Generale, un Direttore Amministrativo e gli altri eventuali Funzionari che riterrà utili, determinandone le funzioni e i compensi; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei suoi poteri ad un Amministratore ex art. 2381 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, deliberare regolamenti per il funzionamento di settori o divisioni operative della Società.

Il C.d.A. dovrà convocare periodicamente, comunque non meno di una volta all'anno, i membri del Tavolo della Concertazione del Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta, anche non Soci, per discutere dello stato di attuazione del Patto e per recepire, ove ritenuti congrui, tutti i suggerimenti e le osservazioni in merito alle iniziative, anche nuove ed ulteriori rispetto a quelle già programmate, da intraprendere.

Art. 18

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria dovrà determinare la misura lorda del gettone di presenza agli Amministratori per l'intero triennio e la diaria giornaliera lorda in caso di trasferta in Italia e all'estero; le spese sostenute per ragioni di ufficio saranno rimborsate a piè di lista con presentazione della documentazione giustificativa.

Non si corrisponde alcuna indennità di carica, eccettuato l'emolumento spettante al Presidente e al Vice Presidente del C.d.A.; tali emolumenti verranno stabiliti dalla Assemblea a norma dell'art. 2389 c.c. nella misura lorda annua per l'intero triennio sentito il parere del Collegio Sindacale.

Potrà essere di volta in volta determinato dal C.d.A. , l'eventuale compenso spettante agli Amministratori singoli per particolari incarichi ad essi attribuiti sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 19

La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del C.d.A.; la firma di quest'ultimo fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale di fronte a terzi nei limiti delle proprie attribuzioni di cui all'art. 15, anche innanzi agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato ed innanzi le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado, presso Banche ed Istituti di Credito in genere, compresa la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti, presso qualunque Amministrazione dello Stato, Regioni, Province, Comuni e qualsiasi altro Ente pubblico, ed in genere si conferma la rappresentanza necessaria ad espletare ed eseguire tutti gli atti e le operazioni di sua competenza, o quando ricevuto apposito mandato dal C.d.A., presso qualunque altro ufficio pubblico e privato.

Art. 20

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti da scegliere fra i professionisti iscritti al Registro Revisori Contabili pubblicato con D.M. 12/04/1995 e successive modifiche.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile. Il compenso ai Sindaci è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, per tutta la durata della carica.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

Art. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 c.c.;

b) Il rimanente alla costituzione di un'apposita riserva straordinaria da utilizzare per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nessun utile potrà essere ripartito tra i Soci.

La Società potrà usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 7 della Legge 240/81 del d.l. 30/08/1993 n.331 e 3, comma 70, della Legge 28/12/1995 n.549.

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

Lo scioglimento e la liquidazione della Società potranno essere revocati in qualunque tempo, sempre a seguito di regolare deliberazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

FORO COMPETENTE

Art. 23

Foro competente per eventuali controversie tra Società, Amministratori, Liquidatori, Sindaci, ed i suoi Soci, anche tra loro, nei casi di legge, esclusi quelli di cui all'articolo seguente, è quello di Caltanissetta.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 24

Le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i Soci, anche tra loro, gli Amministratori, i Liquidatori ed i Sindaci in dipendenza del presente Statuto, saranno decise con rinuncia di ricorso all'Autorità Giudiziaria nei casi consentiti dalla legge - da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in qualità di Presidente, dalle parti di comune accordo o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e secondo equità con lodo irrituale ed inappellabile a tutti gli effetti, provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 25

La Società, tenuto conto della finalità di cui al punto 2.5 della Deliberazione C.I.P.E. 21/03/1997, nonché degli obiettivi sociali di supporto per lo sviluppo sociale ed economico nel territorio della Provincia di Caltanissetta, uniforma la propria attività ai principi privatistici dell'economia di mercato o della libera concorrenza.

Art. 26

I soggetti titolari di iniziative imprenditoriali potranno essere tenuti a versare alla Società, per i servizi da questa prestati, una quota commisurata all'importo del finanziamento ottenuto.
Detto importo sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.d.A..

RINVIO

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa pieno riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi speciali e regolamenti in materia.

 

 

Il pubblico si riceve il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00


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Tel. 0934/22059 - tel e fax 0934/547636
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